BASTA CACCIA TUTTO L’ANNO? SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Determinante sentenza della Corte Costituzionale sulla durata della stagione venatoria.

Il periodo di caccia a ogni specie, in virtù della Legge 157/92, non può superare l’intera durata della stagione venatoria (settembre/gennaio).

01.06.2021 – CORTE COSTITUZIONALE: Accolto il ricorso del governo contro la legge di stabilitità 2020 della regione Molise con previsioni di controllo faunistico “svincolata dai precisi limiti procedimentali previsti” dalla legge quadro 157/92. 

Le Regioni non possono far coincidere il periodo di caccia a una specie con l’intera durata della stagione venatoria. L’arco temporale massimo previsto dalla legge quadro, anche per specie problematiche, rimane quello della stagione venatoria. Cancellati quindi il 5° comma, lett.a), all’art.12 della legge di stabilitità 2020 della regione Molise.

Per ogni specie di fauna selvatica, ancorché risulti problematica, il periodo di caccia è per legge “inferiore all’intero intervallo di tempo” (l’arco temporale della canonica stagione venatoria). Per compensazione, un’apertura anticipata ad una specie deve prevedere una chiusura anticipata. Censurato dalla Corte costituzionale anche il testo dell’articolo per la mancata previsione del parer ISPRA sulla norma approvata.

Qualora la presenza sul territorio regionale di una specie faunistica venabile risulti eccessiva, la giunta regionale, ai fini della riduzione delle criticità arrecate, può con propri atti estendere il periodo del prelievo venatorio per l’intero arco temporale inteso dall’inizio al termine dell’intera stagione venatoria”.

Le motivazioni della sentenza depositate il 31.05.2021

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