ANIMALI SELVATICI*

FAUNA SELVATICA

Articoli – Normativa di riferimento – Rassegne stampa – news

Legge 157/1992Art. 1 – Fauna selvatica “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio“:

“1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale.

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Per Fauna selvatica si intende la fauna proveniente direttamente dall’ambiente naturale, che si distingue in autoctona ed alloctona.

Per Fauna autoctona si intendono specie e sottospecie presenti naturalmente in una determinata area, dove si siano originate o siano giunte senza l’intervento umano.

Per fauna alloctona si intendono specie e sottospecie non appartenenti alla fauna originaria di una determinata area, che vi siano giunte a seguito dell’immissione, intenzionale od accidentale, da parte dell’uomo.

La fauna selvatica viene tutelata dalla Legge 157/92Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, dove omeoterma si riferisce nello specifico alle Classi dei Mammiferi o degli Uccelli, presenti in libertà sul territorio stabilmente o temporaneamente (ad esempio uccelli migratori).

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PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 157/1992Art. 1 – Fauna selvatica “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio“:

 

  • Caccia. DEFINIZIONE DI FAUNA SELVATICA ed altroImpossibilità di derogare alle Leggi nazionali da parte degli enti sottordinati –  – Corte Costituzionale Sentenza n.278 del 12 dicembre 2012

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RASSEGNE STAMPA, NEWS, ARTICOLI

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