ARMI – Pubblica sicurezza*

– ARMI – Pubblica sicurezza –

Normativa sulle armi – balistica e gittate – armi ad anima liscia – armi ad anima rigata –  focus e dossiers – sentenze – bibliografia – articol, news

in aggiornamento…

– Il 14 settembre 2018 è entrato in vigore il Decreto legislativo 104 Circolare 557/PAS/U/006444/10900(27)9 -(Attuazione della Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2018, che modifica le norme sul possesso di un’arma e dei relativi permessi,  attuando e conformandosi alla direttiva europea 853/2017, (che modifica la precedente direttiva Ue 477/1991).

– Modalità di rilascio dei certificati medici necessari che devono essere presentati dai detentori di armi> Circolare 557/PAS/U/007534/10900(27)9 – Ordinanza cautelare del TAR Lazio 14 maggio 2019, n. 2807/2019.

 

PRINCIPALI NORMATIVE SULLE ARMI

  • Porto d’armi: Decreto 28 aprile 1998- Requisiti psicofisici minimi porto d’armi –
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  • Legge 157/92

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LE ARMI DA CACCIA – gittate

 

ARMI AD ANIMA LISCIA

A proposito della gittata dei fucili ad anima liscia, se caricati con la cartuccia a munizione spezzata ci possiamo attenere alle distanze indicate all’Art.21 comma 1, lett.f della L.157/92 (100/150 metri), nel caso in cui invece i fucili ad anima liscia siano caricati con proiettili “slug” (cioè a palla unica), usati spesso per colpire i cinghiali da appostamento su altane, la gittata può arrivare fino a 1,5 Km, ciò è riscontrabile nel prontuario della BENELLI (ARMI) “Cacciare Sicuri”.

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ARMI AD ANIMA RIGATA

La gittata massima della carabina a canna rigata, cioè la massima distanza a cui il proiettile può arrivare nella migliore delle ipotesi, può giungere fino all’ordine delle migliaia di metri. Si veda a tale proposito la seguente tabella in cui sono riportate le gittate massime dei più comuni proiettili per armi leggere.

Tali gittate rendono quindi impossibile praticare la caccia al cinghiale o ad altri ungulati, come nelle zone periurbane e agricole rurali, senza produrre grave rischi e disturbo per la popolazione circostante. I proiettili impiegati, data la loro energia cinetica impressa, anche se colpiscono il bersaglio ed anche oltre 200 mt continuano la sua corsa con effetto bigliardo finché non incontrano con un angolo non inferiore a 60 gradi un ostacolo assorbente come terrapieno o tronchi di sezioni importanti.

A questo proposito sono chiari i parametri contenuti nella Legge 157/92 sulla caccia (divieti) all’articolo 21 comma 1 lett.f),  sulle distanze da tenere da obiettivi sensibili per l’utilizzo delle armi, al fine di garantire almeno la visuale per avere una visione chiara di eventuali ostacoli lungo la traiettoria che l’arma percorrerà in una frazione di secondo.

IL RISPETTO DI UNA VOLTA E MEZZO E’ LA DISTANZA DA TENERSI IMPIEGANDO TALI ARMAMENTI A CANNA RIGATA.

4000 – 5000 mt, risulta la gittata massima ricavata dalle tabelle balistiche internazionali per i calibri più usati alla selezione sui grossi animali, 308 Winchester e il più antico 30 06,che danno come risultante da 6000 mt (6 km) a 7500 mt (7.5 km) lo spazio utile circostante per poter attuare tale azione in sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti….. . DOVE E’ MAI POSSIBILE CACCIARE IN SICUREZZA CON QUESTI PARAMETRI?

Calibro Velocità m/s Gittata in m.
4,5 mm aria compressa 120/165 100/150
4,5 mm aria compressa 200/250 200/300
6/9 mm Flobert 225 700
.22 corto 260 1000
.22 Long Rifle 350 1370
.22 Long Rifle HS 370 1500
.22 Winch. Magnum 610 1800
243 Winch. 1070 3200
6,35 mm 220 800
7,65 mm 285 1300
9 mm corto 285 1300
9 mm Para 350 1700
.45 ACP 300 1620
30 M1Carb. 600 2000
7×70 mm 830 3500
8×57 mm JS 830 3500
6,5×57 mm 1020 4000
7×57 mm 850 4500
6,5×68 mm 1150 5000

Schema: gittate di fucili ad anima rigata

ARMI RIGATE E CACCIA IN AREE ANTROPIZZATE

REATO DI PERICOLO – Ipotesi di reato di pericolo: caccia vagante con armi rigate in zone agricole abitate, coltivate, inframezzate da vie di comunicazione aperte

In merito alle autorizzazioni concesse all’utilizzo delle armi rigate per il “controllo”/ caccia/ abbattimenti selettivi ecc. delle popolazioni di ungulati in pianura o terreni collinari densamente abitati e coltivati, l’Associazione Vittime della caccia e la LAC – Lega Abolizione Caccia sez. Piemonte –  avanzavano nota informativa e richiesta di provvedimenti al Prefetto, al Questore e alla Procura della Repubblica di Alessandria, di cui alcuni contenuti:

Se in territorio alpino il tiro con armi rigate può anche avvenire in condizioni sicure: visibilità di tutto lo spazio percorso dalla traiettoria e con zona di impatto finale in forte declivio, comunque ampiamente visibile , al contrario lo stesso tiro in zone densamente coltivate inframezzate da zone cespugliate, con coltivi ad altezza d’uomo (ad es.. granturco , vigneti noccioleti o frutteti a spalliera) percorse da strade comunali ma anche provinciali e statali, costituisce ad avviso degli scriventi un forte azzardo con estremo pericolo per la vita umana.
La legge prescrive che per l’uso delle armi da caccia si debba considerare come indispensabile un raggio d’azione sicuro di una volta e mezzo la gittata massima del binomio arma munizione impiegata.

Perché lo sparo sia consentito all’interno di questo spazio non deve esserci via di comunicazione, abitazione, attività agricola o di allevamento in essere.

-Nei binomi arma/ munizione dei calibri più comuni utilizzati contro gli ungulati, la gittata media supera usualmente i 3000 metri, con casi oltre i 4ooo.
-La penetrazione di un proiettile è direttamente proporzionale alla sua densità sezionale.
-La velocità limite oltre cui vi è penetrazione della cute umana nuda (per i proiettili sferici, meno penetranti di quelli moderni utilizzati nelle carabine da caccia, è considerata m. al sec = 22 più 125 volte l’inverso della densità sezionale espressa in grammi al cm quadro) – se si indossano normali vestiti (paille e giubbotto) si considera di aggiungere 80 invece di 22

Alcune densità sezionali di proiettili di comuni calibri :
8,68S: peso 11,66gr -diametro 8 mm= cmq. 0,5024- d.sez. 23,089
7x57R : peso 11,21 gr- diametro 7 mm = cmq.0,384 – d.sez. 29,192
da cui la loro velocità limite di penetrazione in un corpo vestito, con un proiettile sferico: m/sec 85,413 per l’8,68S e m/sec 84,281 per il 7x57R.

Quindi confrontando la velocità residua a 1000m con la velocità limite di penetrazione in un corpo vestito, con un proiettile sferico,
per il 8,68S che è di 298 m/sec. ( oltre tre volte maggiore di 85.413 )e
per il 7x57R che è di 257 m/sec (oltre tre volte maggiore di 84,281 )
risultano sicuramente in grado di penetrare un corpo umano vestito a 1000 metri poiché ancora più penetranti essendo di forma ogivali appuntita e non sferica.

– in Italia si considera sicura un’energia al contatto inferiore a 1,5 Jaoul –
Da cui
Analisi per difetto delle potenzialità offensive , alle varie distanze, di alcuni dei calibri più utilizzati per la caccia agli ungulati.

Considerando che
– l’energia (E) di un proiettile è data da 1/2 Velocità (V) al quadrato per Massa(M),
-le tabelle balistiche forniscono per le diverse munizioni la velocità residuale alle varie distanze dall’arma : 100, 200, 500, 1000 metri.

Ec (J) = ½ m(Kg) x V(m/sec)al quadrato
8×68 s = peso 11,66 Velocità residuale a 1000m. 298 m/sec =J 517,727
7x57r = peso 11,21 velocità residuale a 1000 m. 257 m/sec = J 370,204

A seguire alleghiamo alcune sentenze che possono aiutare a comprendere il fenomeno.

Cass. pen. n. 3478/2009In tema di reati contro l’incolumità pubblica, l’uso di un’arma ad aria compressa  in luogo di pubblico transito con modalità tali da porre concretamente in pericolo l’incolumità delle persone integra il reato di cui all’art. 674 c.p. e non la violazione, amministrativamente sanzionata, che ne consente l’utilizzo in poligoni o luoghi  privati non aperti al pubblico (art. 9, comma terzo, D.M. 9 agosto 2001, n. 362). (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3478 del 26 gennaio 2009)

Cass. pen. n. 35885/2006
Il reato di cui all’art. 674 c.p. – getto pericoloso di cose – è configurabile anche nel  caso in cui la condotta abbia come oggetto diretto le cose e indiretto le persone. (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 35885 del 26 ottobre 2006)

La natura di reato di pericolo

Tale reato, come evidenziato dalla dottrina, è stato inserito tra le contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale “in conformità ad una tradizione risalente alle precedenti codificazioni italiane”.
La predetta norma prevede un reato di pericolo, come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1321/1995), “in relazione alla possibilità concreta che esplosioni ed ordigni in centro abitato o sulla pubblica via – senza la predisposizione delle cautele che vengono imposte a chi ottiene la prescritta autorizzazione – compromettano l’incolumità delle persone”; può essere infatti sanzionata la condotta di colui che, sebbene ha regolarmente denunciato la detenzione di un’arma comune da sparo, esplode con la stessa (in luogo abitato o nelle adiacenze) dei colpi, in quanto “la legittima detenzione non costituisce licenza per effettuare l’esplosione”  (Cass. n. 43003/2005)

Art. 703 c.p. e casi di caccia

Un’ultima interessante disamina giurisprudenziale è poi da farsi in relazione ai  casi di caccia posta in essere in violazione del limite dei 150 metri (da fabbricati destinati ad abitazione, vedi L. n. 157/1992, art.21).
Per parte della giurisprudenza, infatti, “la violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione (art. 21, lett. f), L. 11 febbraio 1992, n. 157) non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose di cui all’art. 703 c.p”.
 (Cass. n. 14526/2012, vedi anche Cass. n. 38001/2007).

Pertanto si chiedeva che, con i poteri di pubblica sicurezza si vieti la caccia vagante con armi rigate in tutte le aree di pianura o collinari.
Con i poteri di giustizia vanga considerata la sussistenza del reato di pericolo nello sparo con arma lunga rigata in attività di caccia vagante nei territori su menzionati.
Che tale reato sia considerato compiuto, essendo di pericolo e non di danno, nel caso in cui si eserciti la caccia con arma rigata non da altana o da appostamento fisso con angolo di tiro obbligato solo verso il suolo entro la zona prevista libera da ostacoli e in piena visibilità.
Riteniamo che questi provvedimenti siano URGENTI, le iniziative di controllo degli ungulati con sparo sono in atto, eventuali tragedie si possono ancora evitare.

(LAC Piemonte – AVC 22.08.2019)

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BIBLIOGRAFIA:

 

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FOCUS

IN ITALIA RECORD DI OMICIDI CON ARMA DA FUOCO
17 Febbraio 2018 – di Vanessa De Vita

In Italia record di omicidi con arma da fuoco. Quante siano effettivamente le armi da fuoco presenti in Italia non è possibile saperlo, ma il numero si aggira fra i 4 ed i 10 milioni. L’Italia però detiene un primato di cui proprio non deve andare fiera, quello per il maggior numero di omicidi commessi proprio con armi da fuoco. Un giro d’affari, quello della vendita di questo tipo di armi, che vale circa 100 milioni di euro l’anno, con 1.300 punti vendita al dettaglio, ai quali vanno aggiunte le oltre 400 associazioni sportive dilettantistiche e tiri a volo.

– ITALIA PRIMA PER NUMERO DI OMICIDI CON ARMA DA FUOCO: Secondo i dati forniti dalle Nazioni Unite, l’Italia è il primo Paese del G8 e dell’Unione Europaea per numero di omicidi con arma da fuoco.
“Il 14% di chi ha un’arma da fuoco nel nostro Paese lo fa per difesa personale”, si legge in un report della Commissione Europea dal titolo “Firearms in the European Union” del 2013, l’ultima indagine internazionale ad essersi posta questa domanda.

TI PUO’ INTERESSARE ANCHE LA SEZIONE> ALTRI DOSSIERS , oppure direttamente al sito di RICERCAWAR dedicato alla prevenzione dell’abuso di armi legali (quelle acquistate con il porto d’armi o il nulla osta e comunque regolarmente detenute). Non è un sito contro le armi. E’ un sito costruito a supporto della ricerca scientifica, che si propone di diffondere le ricerche e la cultura sulla prevenzioneLEGGI TUTTO

 

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  • !VISITA ANCHE LA SEZIONE SENTENZE!- in aggiornamento

 

  • Revoca di porto d’armi – Sentenza del Consiglio di Stato 22.10.2009 (N. 06477/2009 REG.DEC. – N. 06119/2006 REG.RIC. – sulla legittimità o meno della revoca del porto d’armi disposta sulla base di alcune dichiarazioni rese dal titolare innanzi all’Autorità di p.s. dalle quali emergeva una situazione di animosità).
  • Legittimo sequestro preventivo delle armi da caccia anche se non usate per minacciare (Corte di Cassazione Penale,sentenza n.21998/2010)
  • Confisca ArmiCassazione Penale, Sentenza n.6228 del 13.02.2009 (Non obbligatorietà della confisca in mancanza di sentenza di condanna a causa di procedimento estinto per prescrizione)
  • Diniego porto d’armi per parenti: è legittimo. Sentenza del Tar Piemonte TAR Piemonte, sez. II, sentenza 18 – 24 settembre 2019, n. 99

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ARTICOLI, RASSEGNE STAMPA

  • 03.10.2019 – Detentori di armi: obbligo di presentazione del certificato medico ogni 5 anniDal 14 settembre 2019 chi detiene armi deve presentare ogni cinque anni il certificato medico di idoneità psicofisica alla detenzione; in pratica lo stesso certificato richiesto per il rilascio del nulla osta all’acquisto, previsto dall’art. 35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Lo stabilisce il decreto legislativo n. 104 del 10 agosto 2018 che ha apportato alcune modifiche alle norme in materia di armi. La certificazione dovrà attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure patologie che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti e psicotrope oppure abusare di alcol… LEGGI TUTTO: www.giornalenisseno.com
  • Possesso armi, cosa sapere – 17.09.2018 -di Valeria Iorio
  •  ArmiEffettivo dal 14 settembre 2018 il decreto legislativo con cui il governo ha dato attuazione a una direttiva comunitaria che amplia il novero dei modelli detenibili arrivando a ricomprendere anche quelli di derivazione militare, come i fucili d’assalto Ak-47 – i kalashikov – e Ar15, spesso usati non solo negli scenari bellici ma anche nelle stragi tra civili che insanguinano gli Usa….LEGGI TUTTO: www.lettera43.it
  • 08.10.2019 – Il Bel Paese delle Armi – Flavia Piccinni – “Oltre un milione di persone in Italia possiede una licenza per arma da fuoco. 1.315.700 persone, per la precisione, possiedono il porto d’armi – secondo i dati del Viminale del luglio 2018 – per difesa personale, caccia e uso sportivo. A questi si aggiungono le licenze degli operatori di polizia e delle forze armate. Arriviamo così a 1,9 milioni di italiani. E, come nota il “Primo rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia”: “considerando che ogni famiglia italiana è composta in media da 2,3 individui, il conto è presto fatto: ci sono quasi 4,5 milioni di italiani, tra cui oltre 700.000 minori, che hanno un’arma a portata di mano e che, per gioco, per sbaglio, rancore o follia potrebbero essere indotti a sparare e ad uccidere”… LEGGI TUTTO: www.huffingtonpost.it
  • 05.08.2019 – Decreto sicurezza – Azzariti: “Violata la Costituzione in più punti. La solidarietà è un dovere, non può essere punita”. Provvedimento contraddittorio. Impone il rispetto degli obblighi internazionali e poi li contraddice, spiega il costituzionalista. FdI • Forza Italia • Governo Conte • Lega • M5S Il decreto Sicurezza bis è legge, il Senato approva con 160 sì e 57 no”…LEGGI TUTTO: rep.repubblica.it