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Lex venatoria – Tutela animali – ISPRA – Armi – Sentenze – Bullismo/stalking/Violenza domestica – Diritti inalienabili – Articoli Lex – Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia

 

Legge 157/1992 – Fauna selvatica “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio“:   1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale.;

2. L’esercizio dell’attivita’ venatoria e’ consentito purche’ non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.  (…)

Per attuare la tutela della fauna selvatica, la legge 157/92 agisce su tre fronti: l’attuazione di normative sovranazionali, la disciplina dell’attività venatoria e l’intervento diretto su singoli esemplari di fauna selvatica.

Sono invece le Regioni che regolamentano tutto ciò che ha a che vedere con il soccorso (…), la detenzione temporanea e la successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà.

Ambiente – Per quanto riguarda le aree naturali protette il primo tra gli obiettivi generali è la conservazione degli ecosistemi che le caratterizzano, (art. 1 Legge quadro 394/’91 ). Tra questi obiettivi, in attuazione alla Direttiva del Consiglio del 21/05/1992 “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” (Direttiva 92/43/CEE “Habitat”).

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LE PRINCIPALI NORME SULLA CACCIA:

Art.842 c.c. – “Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità. Per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

IMPORTANTE: L’art.842 si riferisce ai fondi agricoli, non alle pertinenze delle abitazioni di cui alla lettera a) comma 1, art.21 legge 157/92 che testualmente vieta l’attività venatorianei giardini e parchi privati e pubblici“.

Per ATTIVITà VENATORIA (lett.e, somma 1, art.21) si intende anche l’aggirarsi in cerca della preda (art.12), quindi ne consegue il divieto anche per il solo atteggiamento venatorio all’interno di giardini e parchi privati.

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  • Il foraggiamento dei cinghiali è espressamente vietato dalla legge 221/2015 che prevede, per chi contravviene a tale divieto, l’arresto da 2 a 6 mesi o l’ammenda da € 500 a 2.000.

 

  • Art. 703 Codice penale. Accensioni ed esplosioni pericolose.  “Chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco [c.p. 704], accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese [c.p. 420].”

 

  • Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza 5 aprile 2016, n. 1333 Controllo delle specie animali selvatiche. La sentenza ribadisce i principali e fondamentali metodi di controllo delle specie appartenenti alla fauna selvatica, “patrimonio indisponibile dello Stato … tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale” sono quelli “ecologici” e incruenti, anche ai fini della tutela delle produzioni zoo-agro-forestali. I provvedimenti delle amministrazioni locali tesi a garantire gli interessi delle produzioni zoo-agro-forestali o per motivi sanitari (art. 19, comma 2°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) che comportino il controllo delle specie di fauna selvatica devono esser preventivamente approvati dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – I.S.P.R.A. e devono avere a oggetto metodologie incruente. Solo “qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento”: il ricorso alle“doppiette”, infatti, riveste carattere eccezionale e deve essere puntualmente motivato.

 

  • Cass. pen. n. 3478/2009In tema di reati contro l’incolumità pubblica, l’uso di un’arma ad aria compressa  in luogo di pubblico transito con modalità tali da porre concretamente in pericolo l’incolumità delle persone integra il reato di cui all’art. 674 c.p. e non la violazione, amministrativamente sanzionata, che ne consente l’utilizzo in poligoni o luoghi  privati non aperti al pubblico (art. 9, comma terzo, D.M. 9 agosto 2001, n. 362). (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3478 del 26 gennaio 2009)
  • Cass. pen. n. 35885/2006
    Il reato di cui all’art. 674 c.p.getto pericoloso di cose – è configurabile anche nel  caso in cui la condotta abbia come oggetto diretto le cose e indiretto le persone. (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 35885 del 26 ottobre 2006)

 

  •  Legge quadro in materia di incendi boschivi – L. 21 novembre 2000, n. 353 – (G.U. 30 novembre 2000 n. 280)
    “Art.10 – Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.”
  • Collegato ambientale – LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 – Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006) (GU n.13 del 18-1-2016 )(…) Art. 7. (Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992): “È vietata l’immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 1992, n. 157. È vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera l), della citata legge n. 157 del 1992. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all’articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale (Sus scrofa)“.

 

 

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LE PRINCIPALI NORME SUGLI ANIMALI:

  • Maltrattamento animaliLegge 20 luglio 2004, n.189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004;
  • *Maltrattamento animali – Art. 544 ter Codice penaleDei delitti contro il sentimento per gli animali : “Chiunque, per crudeltà o senza necessità , cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 eur .La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”.

  • Maltrattamento animali anche per attività previste da leggi specialiCorte di Cassazione Sentenza n.11606/2012 – “L’articolo 19 ter disp. coord. c.p. introdotto dalla Legge 189/2004 sul “maltrattamento di animali” non esclude in ogni caso l’applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale all’attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano. Il maltrattamento di animali è dunque contestabile anche riguardo a tutte le attività – lecite – che utilizzano animali (ambito venatorio, circense, allevamenti, commercio ecc.)Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 – 26 marzo 2012, n. 11606Presidente Squassoni – Relatore Ramacci

(GU Serie Generale n.203 del 30-08-1991)- ” Art. 1. Principi generali  – 1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudelta’ contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente. …”  

  • D.P.R. 31 marzo 1979 – Testo vigente oggi 25/01/2016 – Parlamento italiano – (Gu 2 giugno 1979 n. 150)

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell’Ente nazionale protezione animali
 Articolo 3E’ attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione,esercitata dall’Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e deiregolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimoniozootecnico

Condanna la detenzione di uccelli all’interno di gabbie in assenza di adeguata gestione e di cure sanitarie. Maltrattamento di animaliLa condotta tipica integrante il reato di cui all’articolo 544 ter c.p. è costituita non già dalla detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, azione questa configurante la diversa ipotesi contravvenzionale sanzionata dall’articolo 727 c.p., bensì nel loro consapevole e volontario maltrattamento, estrinsecantesi alternativamente o in lesioni loro provocate per crudeltà o comunque senza necessità, o nella sottoposizione a sevizie o a comportamenti o lavori incompatibili con le caratteristiche etologiche della specie…. LEGGI TUTTO: www.altalex.com

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  • Animali in condominio: cosa dice la legge

La legge n. 220 11 dicembre 2012 disciplina la presenza di animali nei condomini,Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici“. L’art 16 lettera b) di questa legge aggiunge infatti all’art. 1138 del codice civile il seguente comma: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici“.

 

  • DIRETTIVA HABITAT (Direttiva 92/43/CEE)Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: Specie vegetali, specie animali, habitat.

 

  • Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, Strasburgo 13 novembre 1987. Ratifica Legge 4 novembre 2010, n. 201, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (10G0220);

 

  • Codice della strada: Soccorso animali incidentati: “Il soccorso stradale agli animali feriti è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico a decorrere dal 13 agosto 2010, data di entrata in vigore della legge 29 luglio 2010 n. 120 modificativa del Codice della Strada. L’’articolo 31 della citata legge  ha aggiunto all’articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 il comma 9 -bis. La prima parte del nuovo comma statuisce che “l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno”. La sanzione amministrativa prevista…Leggi alla fonte: www.socialnews.it

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APPROFONDIMENTO SU:

LA DIFFERENZA TRA ABBANDONO E MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

L’ipotesi di “maltrattamento di animali” è disciplinata dall’art. 544 ter c.p. La disposizione normativa in questione, collocata nell’ambito del titolo nove bis del libro secondo del codice penale, punisce con la reclusione da 3 a 8 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni una lesione ad un animale ovvero lo sottoponga a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche ovvero somministri agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottoponga a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi; punisce poi con la pena aumentata della metà le condotte da cui derivi la morte dell’animale.

Trattasi di una fattispecie penale comune, in quanto realizzabile da chiunque, a forma libera, in quanto realizzabile con modalità diverse di concretizzazione dell’offesa al bene giuridico (il sentimento per gli animali), la cui eventuale plurima realizzazione configura comunque un solo reato.

Nell’alveo della fattispecie rilevante nel caso all’esame della Corte (“chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale”) la condotta è sostanzialmente plasmata sul modello dell’art. 582 c.p. sì che è sufficiente che l’azione sia causale rispetto all’evento tipico, potendo così assumere rilevanza qualsiasi comportamento umano, sia attivo che omissivo.

Quanto alle lesioni, è pacifico in giurisprudenza che la norma non richieda che vengano provocate lesioni fisiche, ma che le lesioni siano integrate dalle “sofferenze di carattere ambientale, comportamentale, etologico o logistico, comunque capaci di produrre nocumento agli animali, in quanto esseri senzienti”; di fatti è stato precisato che “nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall’art. 582 c.p. implica comunque la sussistenza di un’apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell’animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva” (in tal senso, si veda Cass. Sentenza del 27 giugno 2013, Pr. e altro).

La connotazione della condotta dalla presenza della crudeltà o dalla mancanza di necessità assume rilievo anche sotto il profilo dell’elemento psicologico in quanto si ritiene che il relativo reato si configuri come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, come nel caso in esame, senza necessità.

L’elemento psicologico funge peraltro da discrimine ulteriore della fattispecie in questione, che rientra nell’ambito dei delitti, con la fattispecie di cui all’art. 727 che rientra nella tipologia delle contravvenzioni e può avere anche solo natura colposa.

Ed invero ogni comportamento produttivo nell’animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce incrudelimento rilevante ai fini della configurabilità del citato delitto contro il sentimento per gli animali mentre la detenzione anche colposa di animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, – avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturalistiche – costituisce comportamento rilevante ai fini della contravvenzione di cui all’art. 727 c.p.

Il delitto di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze, (articolo 727 c.p., comma 2) ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia nel momento in cui l’autore del reato tiene gli animali nella condizione vietata e cessa nel momento in cui rimuove detta condizione o ne perde la disponibilità, quando da ciò consegua la cessazione dello stato antigiuridico nel quale gli animali versano per effetto della precedente detenzione.

La sentenza

La Corte di cassazione ha rilevato come la condotta tipica integrante il reato di cui all’articolo 544 ter c.p. sia costituita, invero, non già dalla detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, azione questa configurante la diversa ipotesi contravvenzionale sanzionata dall’articolo 727 c.p., bensì nel loro consapevole e volontario maltrattamento, estrinsecantesi alternativamente o in lesioni loro provocate per crudeltà o comunque senza necessità, o nella sottoposizione a sevizie o a comportamenti o lavori incompatibili con le caratteristiche etologiche della specie… LEGGI TUTTO: www.altalex.com

CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 29510/2019

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– RASSEGNE STAMPA – AGGIORNAMENTI –

Roma, 12 luglio 2019 – Divieto di caccia, in Italia, per le specie moriglione e pavoncella, inserite dalla Commissione europea nelle categorie 4 e 1b dell’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia (AEWA, allegato A).

Con la sospensione del prelievo – che arriva dopo la nota del ARES(2019) 3896523 – la Commissione Ue ha richiamato l’aggiornamento sulla conservazione degli uccelli acquatici in Eurasia e Africa, valutando sfavorevole per 9 specie a livello regionale lo stato di conservazione (endredone, smergo minore, moriglione, beccaccia di mare, pavoncella, pittima minore, pittima reale, piovanello maggiore e totano moro) e prevedendo il divieto di prelievo, a meno che le specie non siano oggetto di uno specifico piano d’azione che preveda misure adattative di gestione e contingentamento dei prelievi.

La Commissione ha quindi sospeso il prelievo venatorio per queste specie, con riferimento specifico all’articolo 7 della Direttiva Uccelli, con la quale si stabilisce che il prelievo non debba contribuire ad un peggioramento dello stato di conservazione, e si invitano gli Stati membri ad avviare azioni utili a favorire il recupero delle popolazioni valutate.

Per l’Italia è stata richiamata l’attenzione su moriglione e pavoncella, chiedendo di sospenderne il prelievo venatorio. Laddove, invece, si intendesse proseguire l’attività venatoria, dovranno essere definiti e applicati specifici piani d’azione, inclusa una gestione adattativa del prelievo.

Sulla base di tale decisione, le Regioni sono quindi chiamate a escludere moriglione e pavoncella dai rispettivi calendari venatori regionali, comunicando le proprie determinazioni al Ministero dell’Ambiente entro il 25 luglio.
https://www.minambiente.it/comunicati/caccia-commissione-europea-italia-divieto-moriglione-e-pavoncella