PICCIONI*

CONTENIMENTO SPECIE IN ESUBERO

Metodi incuenti di contenimento – normativa di riferimento – rassegne stampa

PICCIONI (Columbia livia)

in aggiornamento…

perchè forse non tutti sanno che…

Il piccione di città, la Columba livia nella forma domestica, ha una storia antichissima che risale all’8000-3000 a.c., quando l’uomo iniziò ad operare un lungo processo di addomesticamento a partire dai piccioni selvatici.

Nell’area mediterranea ed europea, il colombo selvatico (Columba livia livia, secondo una nomenclatura fornita da ISPRA), abitante di falesie marine e ambienti rocciosi dell’entroterra e in passato molto comune e diffuso, è ormai limitato ai pochi siti remoti e selvaggi che rimangono.

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GIURISPRUDENZA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PICCIONI FAUNA SELVATICA?
È una materia molto tecnica. Per una verifica attendibile andrebbe fatta una Valutazione biologica (DNA nucleare) se i piccioni risultino selvatici o ibridi o domestici. I piccioni domestici di città rientrano nell’allegato A del Regolamento CEE che applica la CITES. Questi piccioni hanno una protezione come se fossero dei panda. Il loro abbattimento, detenzione, cattura ecc. può essere fatta solo per motivi strettamente scientifici.

La vigente collocazione giuridica della specie colombo o piccione di città (Columba livia forma domestica) è stata definita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.2598 del 26 gennaio 2004* della Sezione III penale la quale ha stabilito che il piccione di città sia considerato animale selvatico in quanto vivente in stato di naturale libertà, mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi.  Da questa sentenza discende che il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili al colombo di città va individuato nella legge nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 inerente “Norme per la protezione della fauna selvaticaomeotermae per l’esercizio dell’attività venatoria” la quale al comma 2 dell’art. 19 dà facoltà alle Regioni di operare il controllo della fauna selvatica.

Il quadro giurisprudenziale delineato individua quindi nel procedimento di controllo previsto dall’art. 19, comma 2, della leggen. 157/1992 lo strumento ordinario di gestione delle problematiche cagionate dal colombo nell’intero territorio regionale.

  • Caccia. Definizione di fauna selvatica ed altroImpossibilità di derogare alle Leggi nazionali da parte degli enti sottordinati –  – Corte Costituzionale Sentenza n.278 del 12 dicembre 2012 -Nota AVC: Questa sentenza, oltre ad evidenziare l’argomento di nostro interesse specifico, ribadisce anche l’appartenenza del Piccione (Columbia livia) quale specie di fauna selvatica, non rientrante nella lista delle specie cacciabili. E’ estremamente importante quanto ribadito dalla Corte Costituzionale anche in questo senso, essendo questa specie oggetto di un disinnvolto e illegale contenimento da parte delle amministrazioni locali.
    E’ bene ricordare infatti che la “Columba livia” è inserita tra le specie presenti nell’elenco di cui all’allegato II, parte A della direttiva “Uccelli” 2009/147/CE. Rientra, quindi tra quelle “specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico” delle quali, ai sensi dell’art. 1, si occupa la direttiva stessa e niente cambia per il suo Status se considerata nella sua“variante domestica”. Di fatto ogni azione di contenimento della popolazione deve essere di competenza regionale, PREVIO PARERE dell’ISPRA

fonte: lexambiente.it

  • M A S S I M E della Sentenza n. 2598* del 26 gennaio 2004

1) Caccia – Attività venatoria – Colombo o piccione torraiolo – Animali selvatici. In tema di attività venatoria, il colombo o piccione torraiolo va incluso tra gli animali selvatici in quanto vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale, sicché ne è vietata la caccia o la cattura. Pres: De Maio G. Est: Onorato P. Imputato: Pizzi. P.M. Passacantando G. (Conf.) CORTE DI CASSAZIONE Sez.III Penale, del 26 gennaio 2004 (Ud. 25/11/2003) Rv. 228555 Sentenza n. 2598*

2)  Caccia – Distinzione giuridica tra fauna selvatica e fauna domestica – Fauna selvatica – Nozione – Nocività dell’animale – Irrilevanza – Art. 2 L. n.157/1992 – Fauna domestica – Nozione – Fattispecie. Per la definizione della fauna selvatica non è rilevante la nocività dell’animale. È noto anzi che alcune specie protette della fauna selvatica sono nocive: si pensi al cinghiale, che reca gravi danni alle colture. L’unico elemento giuridicamente rilevante è dato dallo stato di libertà naturale, atteso che secondo l’art. 2 della legge 11.2.1992 n. 157 fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della legge, “le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà naturale nel territorio nazionale”. Sotto il profilo giuridico lo stato di libertà naturale coincide con una condizione di vita indipendente dall’uomo per quanto attiene alla riproduzione, alla alimentazione e al ricovero. La fauna diventa domestica solo quando la sua condizione di vita è interamente governata dall’uomo in ordine ai profili riproduttivi, alimentari e abitativi. Sotto questo aspetto non può dirsi che il piccione torraiolo appartenga a una specie animale domestica, giacché – pur vivendo prevalentemente in città – si riproduce, si alimenta e si ricovera in modo autonomo, indipendente dall’intervento umano (neppure per i piccioni di Piazza S. Marco a Venezia l’alimentazione è totalmente dipendente dal mangime offerto dai turisti, e comunque questa tradizionale abitudine non li consegna al completo controllo dell’uomo). Ne deriva che la distinzione giuridica tra fauna selvatica e fauna domestica non coincide con la classificazione in uso nella scienza zoologica, che tendenzialmente assegna alla fauna selvatica solo la specie Columbia livia. Al contrario, secondo la nozione positiva adottata dal legislatore, anche il colombo o piccione torraiolo va incluso tra gli animali selvatici, in quanto “vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale”, mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi. (Conforme Cass. Sezioni Unite sentenza n. 25 del 28.12.1994, Bettolini, rv. 199390). Pres: De Maio G. Est: Onorato P. Imputato: Pizzi. P.M. Passacantando G. (Conf.) CORTE DI CASSAZIONE Sez.III Penale, del 26 gennaio 2004 (Ud. 25/11/2003), Sentenza n. 2598

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CONSIGLIO DI STATO, 2016 – Il sindaco di Copparo, provincia di Ferrara, con l’ordinanza n. 24/2014 autorizzava l’abbattimento di Piccioni e Volpi. L’Atto sindacale veniva impugnato al Tar dall’Associazione Vittime della caccia e Animal Liberation che ne chiedevano la sospensiva con l’Avv.Massimo Rizzato. A febbraio 2015 il TAR respingeva il ricorso e addirittura condannava le associazioni a pagare le spese. (!). Le associazioni decidevano di fare appello al Consiglio di Stato, convinte di essere nel giusto e infatti, il Consiglio di Stato riconosceva le loro ragioni, accogliendo le argomentazioni esposte: La sezione V, con ordinanza collegiale n. 1639 del 16/4/2015, accoglieva l’istanza delle associazioni bocciando la decisione del TAR. fonte: www.quotidiano.net

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TAR Umbria, 2016: Accolto il ricorso (n.834/2015) dell’Associazione Vittime della caccia, annullata così l’ordinanza del Comune di Città di Castello (n. 163 del 04.09.2015 ) con cui aveva consentito l’abbattimento dei Piccioni con armi da fuoco, nei luoghi in cui è consentita l’attività venatoria. … Il TAR ha sottolineato che “i colombi di città, secondo il pressoché pacifico orientamento degli organi tecnici dello Stato nonché della giurisprudenza, fanno parte della fauna selvatica, in quanto vivono ‘in stato di libertà naturale’, risultando come tali soggetti al sistema di tutele di cui alla legge n. 157 del 1992”. ..

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