SENTENZE*

SENTENZE

dei tribunali ordinari – del Consiglio di Stato – della Cassazione – dei TAR – della Corte Costituzionale e altri atti con riferimenti normativi – rassegne stampa

 

Sicuramente ti interesserà anche la sezione LEX!

TRIBUNALI ORDINARI:

  • Tribunale di Milano: Ostruzionismo alla caccia, sentenza n. 6309/05 del 10 maggio 2005 (vedi anche Disturbo venatorio, Corte Costituzionale);

 

CASSAZIONE:

  • Caccia-Reato e non illecito sparare a ridosso delle abitazioni – Cass. n. 14526 del 01/03/2012. “Commette un reato e non un semplice illecito amministrativo il cacciatore che spara a meno di 150 metri dalla abitazioni. La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione (art. 21, lett. f), L. 11 febbraio 1992, n. 157) non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.).

 

  • Danni causati da animali randagi – La Suprema Corte di Cassazione torna sulle vexata questio della responsabilità delle ASL per i danni causati dagli animali randagi.    Con l‘Ordinanza 22522 del 10 settembre 2019,emerge che “tra i còmpiti di questo Ente, dice la Cassazione, troviamo, esplicitamente, quello di accalappiare e trasferire nei canili pubblici gli animali randagi, conferendo ai Comuni il dovere di provvedere ai canili nei quali ricoverare e custodire i detti animali. Da qui la responsabilità solidale delle due persone giuridiche pubbliche, passando attraverso l’enumerazione di numerose pronunce della Corte stessa, che avevano affermato la responsabilità solidale o, addirittura, la responsabilità esclusiva della Asl” (Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2009 n. 8137; Cass. civ., sez. III, 23 agosto 2011 n. 17528; Cass. civ., sez. III, n. 20 giugno 2017 n. 15167).

 

  • Animali. Confisca e affidamento – Cass. Sez. III n. 22039 del 10 giugno 2010 (Ud.21 apr. 2010)
    Pres. Onorato Est. Petti Ric. Platto
    Dispone invero l’articolo 19 quater dispos. att c.p. che gli animali oggetto di confisca e sequestro sono affidati ad enti o associazioni che ne facciano richiesta,individuati con decreto del Ministero della salute. L’affidamento provvisorio di alcuni cani a privati effettuato nel corso del processo nell’attesa dell’individuazione degli enti e dell’acquisizione delle loro disponibilità,non contrasta con il disposto normativo,posto che gli stessi enti affidatari li assegneranno poi a privati (nella fattispecie il tribunale, nel disporre la confisca, si riservava di provvedere con separata ordinanza all’affidamento agli enti che ne avrebbero fatto richiesta) – Fonte: Ambientediritto

 

 

  • Maltrattamento di animali anche per attività previste da leggi speciali Cass. 11606/2012 – Importante sentenza della cassazione penale: “L’articolo 19 ter disp. coord. c.p. introdotto dalla Legge 189/2004 sul “maltrattamento di animali” non esclude in ogni caso l’applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale all’attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano. Il maltrattamento di animali è dunque contestabile anche riguardo a tutte le attività – lecite – che utilizzano animali (ambito venatorio, circense, allevamenti, commercio ecc.).” Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 – 26 marzo 2012, n. 11606 Presidente Squassoni – Relatore Ramacci;

 

  • 20.09.2019 – Sentenza n. 29510/2019 della Cassazione che condanna la detenzione di uccelli all’interno di gabbie in assenza di adeguata gestione e di cure sanitarie. Maltrattamento: è reato recidere le penne principali degli uccelli. “La condotta tipica integrante il reato di cui all’articolo 544 ter c.p. è costituita non già dalla detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, azione questa configurante la divers ipotesi contravvenzionale sanzionata dall’articolo 727 c.p., bensì nel loro consapevole e volontario maltrattamento estrinsecantesi alternativamente o in lesioni loro provocate per crudeltà o comunque senza necessità, o nell sottoposizione a sevizie o a comportamenti o lavori incompatibili con le caratteristiche etologiche della specie…”. La differenza tra maltrattamento e abbandono di animali.

 

 

CORTE COSTITUZIONALE:

 

  • Tutela della fauna selvatica, sentenze della Corte Costituzionale: “Preminenza della tutela della fauna selvatica rispetto all’interesse venatorio“-  Corte Costituzionale Sentenza n. 536 del 20 dicembre 2002; Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2003; Sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2003; Sentenza Tar Lazio 25.5.2009;
  • Rappresentatività ATC – Corte Costituzionale, sentenza n.268 del 22.07.2010 – Caccia – Ambiti territoriali (ATC) – Organi preposti alla gestione dell’attività venatoria – Principio di rappresentatività – Art.14, c.10 L.n.157/1992 – Standard di tutela uniforme – Art. 19 L.r. Molise n.19/1993 – Illegittimità costituzionale;

 

  • Caccia. Definizione di fauna selvatica ed altroImpossibilità di derogare alle Leggi nazionali da parte degli enti sottordinati –  – Corte Costituzionale Sentenza n.278 del 12 dicembre 2012 -Nota AVC: Questa sentenza, oltre ad evidenziare l’argomento di nostro interesse specifico, ribadisce anche l’appartenenza del Piccione (Columbia livia) quale specie di fauna selvatica, non rientrante nella lista delle specie cacciabili. E’ estremamente importante quanto ribadito dalla Corte Costituzionale anche in questo senso, essendo questa specie oggetto di un disinnvolto e illegale contenimento da parte delle amministrazioni locali.
    E’ bene ricordare infatti che la “Columba livia” è inserita tra le specie presenti nell’elenco di cui all’allegato II, parte A della direttiva “Uccelli” 2009/147/CE. Rientra, quindi tra quelle “specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico” delle quali, ai sensi dell’art. 1, si occupa la direttiva stessa e niente cambia per il suo Status se considerata nella sua“variante domestica”. Di fatto ogni azione di contenimento della popolazione deve essere di competenza regionale, previo parere dell’ISPRA

 

TAR – TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI:

  • TAR SiciliaAbbattimento animali inselvatichiti deve essere adeguatamente giustificato: Sentenza I sezione del 18 maggio 2010, n. 6896;
  • TAR Friuli V.G.- Caccia. Transito con armi in area protetta-N. 00500/2010 Reg.SenLa conoscenza dell’esistenza di un area protetta da parte di un cacciatore si presume per il fatto che i confini del Parco hanno avuto la necessaria, e sufficiente, pubblicità legale.
  • TAR Piemonte, sez. II, Sentenza n. 18 – 24 settembre 2019, n. 993 – Diniego porto d’armi per parenti: è legittimo.
  • TAR Piemonte, Sentenza N. 00519/2018 REG.RIC: – Ricorso delle Associazioni Vittime della caccia ed Earth per l’annullamento del Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 56 del 29 marzo 2018, pubblicato sino al 12.4.18, col quale è stato approvato il programma di controllo.della specie di cinghiale per l’anno 2018…”. Il ricorso delle associazioni veniva accolto e il Piano provinciale annullato, in quanto devono essere adottati in via prioritaria metodi ecologici alternativi agli abbattimenti che comunque devono rappresentare l’estrema ratio e non essere la consuetudine…
  • TAR Veneto, 2016 – Nutrie da abbattere, il Tar, su ricorso Associazione Vittime della caccia ferma i sindaci di Altavilla vicentina e Creazzo : «Pericoli non provati». la sentenza annulla le ordinanze per l’abbattimento: non sarebbe stato evidenziato «alcun elemento comprovante il fatto che la presenza di nutrie nel territorio comunale possa determinare situazioni di potenziale pericolo per cose o persone».
  • TAR Toscana 2012 – Sentenza n. 935 (Sez. III)Contenimento dei cinghiali e fondi chiusi: «L’obiettivo della riduzione dei danni arrecati dalla fauna va perseguito con gli interventi di contenimento numerico previsti dall’articolo 19 della Legge 157/1992 e dall’articolo 37 della L. R. 3/1994 e non già attraverso l’attività venatoria»…”
  • TAR Emilia Romagna 2010 (II sezione) su ricorso (reg.ric n.1336/2010) proposto da Lac e Animal Liberation, contro l’ordinanza del Comune di Bondeno per l’abbattimento di Piccioni, (…) …. ai sensi dell’invocato art. 19 della l.n. 157/92, i controlli su tale fauna andavano effettuati attraverso l’utilizzo di metodi ecologici previo parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna, ora denominato ISPRA.
  • TAR Toscana 2010 (Sezione II) su ricorso N. 1277 del 2008 (N. 06883/2010 REG.SEN) della Lega Anti-Vivisezione Onlus, contro il Comune di Pontedera per “l’annullamento dell’ordinanza n. 145 del 30 maggio 2008 “intervento speciale di contenimento di piccioni terraioli nei fondi agricoli del comune di Pontedera”, …(…).Tre i principali motivi del ricorso: il primo motivo è l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri contingibili ed urgenti riconosciuti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 T.U.E.L., mancherebbe infatti la dimostrazione di uno stato di eccezionale ed imprevedibile pericolo, tale da giustificare l’adozione di provvedimenti extra ordinem. (…) Il secondo motivo afferma, invece, che, sul piano degli strumenti tipici apprestati dal legislatore, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 157/92

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CONSIGLIO DI STATO:

  • Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza n. 1333 del 5.04.2016. Controllo delle specie selvatiche.La sentenza ha ricordato che i principali e fondamentali metodi di controllo delle specie appartenenti alla fauna selvatica sono quelli “ecologici” e incruenti, anche ai fini della tutela delle produzioni zoo-agro-forestali. “I provvedimenti delle amministrazioni locali tesi a garantire gli interessi delle produzioni zoo-agro-forestali o per motivi sanitari (art. 19, comma 2°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) che comportino il controllo delle specie di fauna selvatica devono esser preventivamente approvati dall’I.S.P.R.A. e devono avere a oggetto metodologie incruente. Solo “qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento”: Pertanto, il ricorso alle armi riveste carattere eccezionale e deve essere puntualmente motivato”
  • CONFAVI: Il Consiglio di Stato annulla l’atto di riconoscimento come associazione venatoria (N.03339/2010 Reg.Dec.- N.07884/2007 Reg.Ric.)

 

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CORTE EUROPEA:

– Deroghe Veneto: Inadempimento di uno Stato – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 79/409/CEE – Deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici – Caccia. Sentenza 11.11.2010 (causa C-164/09):

 

CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL’UOMO – CEDU –

Strasburgo: Un importante pronunciamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu), per un caso in Germania, in materia di caccia e proprietà privata, ha introdotto la possibilità di veder riconosciuto il diritto all’obiezione di coscienza venatoria per il proprietario dei terreni che non intenda consentirvi l’esercizio della caccia. Questa sentenza però ha efficacia solo nel paese che l’ha ottenuta, il cui governo dovrà adeguare la propria normativa nel rispetto di quanto sentenziato dalla CEDU.

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RASSEGNE STAMPA.NEWS

23,09,2019 – Prima Vittoria! il TAR sospende l’apertura roccoli autorizzata dalla Regione Lombardia. Vinta la prima battaglia delle associazioni ambientaliste all’insegna della logica e del rispetto delle leggi nazionali e internazionali

Con decreto cautelare urgente n.1202/2019 del Presidente della sezione del TAR Lombardia accoglie la tempestiva richiesta di sospensiva delle associazioni ambientaliste LAC LAV ENPA LIPU WWF patrocinate dallo studio dell’avv. Linzola per la riapertura dei roccoli enormi impianti di cattura per regalare ai cacciatori uccelli selvatici da usare come richiamo a spese dei contribuenti.

L’uccellagione legalizzata era stata approvata lo scorso 31 luglio dalla giunta regionale lombarda – anche contro il parere negativo dell’ISPRA (istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e del Ministero dell’Ambiente.

Nella giornata di sabato scorso tutte le associazioni avevano organizzato un grande presidio di protesta a Milano davanti al Pirellone- sede della Regione Lombardia e proprio sabato è stato pubblicato il decreto di sospensiva .

La cattura di uccelli selvatici per la caccia da appostamento è stata oggetto di procedura di infrazione comunitaria per la violazione della Direttiva Uccelli: la Regione continua imperterrita a favorire le intransigenze della frangia di cacciatori e uccellatori più estrema e ingenua, con false promesse, emanando provvedimenti illegittimi e recando danno alla fauna selvatica patrimonio di noi tutti.

Solo pochi giorni fa è stato emanato un altro decreto per i roccoli, il quale regala 200.000 euro (600.00 euro in tre anni) di soldi pubblici a soggetti privati per la manutenzione di questi impianti di cattura.

Ora attendiamo la diffida e l’annullamento da parte del Governo della delibera lombarda e la risposta della Commissione europea alla nostra denuncia”. Ufficio Stampa LAC Lombardia

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